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Autoveicoli e Patenti di guida

RINNOVO PATENTI DI GUIDA
I cittadini italiani possono rinnovare presso l’Ambasciata d’Italia a Libreville le patenti di guida italiane. Requisito indispensabile e’ l’iscrizione all’ A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) dell’Ambascaita competente da almeno SEI (6) MESI.
Possono rinnovare le patenti di guida in Ambasciata anche i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi. La procedura non è prevista per i soggetti affetti da diabete e per chi deve rinnovare la patente presso una commissione medica locale (come previsto dall’art.126 comma 5 bis del Codice della strada, introdotto dal Decreto legge n.151/2003).
Il rinnovo e’ consentito purche’ i documenti di guida non siano scaduti da oltre tre (3) anni.La validita’ della patente rinnovata decorre dalla data del certificato medico rilasciato dal medico di fiducia del Consolato, da redigere sulla base del modulo fornito dal Ministero dei trasporti.
Resta inteso che l’incombenza sia di prenotare la visita medica sia di corrispondere direttamente al sanitario l’onorario dovuto sara’ a carico dei connazionali interessati.
Le Autorità diplomatico-consolari rilasciano una specifica attestazione che sostituisce temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo di permanenza all’estero.
L’attestato di rinnovo puo’ essere spillato alla patente o custodito separatamente.
Nel momento in cui si riacquista la residenza o la dimora in Italia si deve confermare la patente seguendo la normale procedura di rinnovo.
La validita’ delle patenti italiane delle categorie “A” e “B” sono valide per dieci (10) anni.
Per chi ha superato il cinquantesimo (50) anno di eta’ la validita’ della patente di guida italiana e’ di cinque (5) anni.
La patente speciale di guida delle categorie “A” e “B” rilasciate a mutilati e minorati fisici e quella della categoria “C” sono valide per cinque (5) anni e per tre (3) anni a partire dal settantesimo (70) anno di eta’.
La patente della categoria “D” e’ valida per cinque (5) anni.

IL COSTO DEL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA:
Il costo del rinnovo della patente di guida si aggira sui 27.000 F. CFA (importo variabile).

IL MEDICO DI FIDUCIA DELL’ AMBASCIATA DI LIBREVILLE:
Dr. Tible
Bas de Gué Gué
TEL. 00241 66 28868
1. Prova del pagamento delle percezioni consolari;
2. Patente scaduta in buono stato di conservazione;
3. Una foto recente formato tessera;
4. Certificato rilasciato dal medico di fiducia del Consolato attestante l’idoneità psico-fisica del richiedente (il costo per il rilascio è a carico dell’interessato)
Riferimenti Normativi:
“Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.

Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all’uso cui sono destinati i veicoli condotti, all’età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
L’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all’art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (1).
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (2).
La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell’art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all’art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all’art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità (3).
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all’estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5. (4)
L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 (3).
Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5).
(1) Così modificato dall’art. 17, comma 27, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (2) Comma aggiunto dall’art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(3) Così modificato dall’art. 7, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(4) Comma inserito dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
(5) Così modificato dall’art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507 e successivamente dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003.
Art. 119 – Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
2-bis.L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).
L’accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida. (2).
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale (1).
Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell’idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull’indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.
I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell’articolo 129, comma 2, e dell’articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcol correlate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol correlati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia; (4)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all’esercizio della professione ed iscritti all’albo professionale.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
(1) Aggiunte introdotte dall’art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Così modificato dall’art. 15, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3) Così modificato dal decreto-legge 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003 .
(4) Così modificato dall’art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.
Circolare Ministero dei Trasporti:
Oggetto: rinnovo patenti per connazionali residenti all’estero
Rinnovo patenti scadute: è consentito purché i documenti di guida non siano scaduti da oltre tre anni.
Validità del libretto-patente: a differenza del libretto passaporto, il libretto patente non ha scadenza e può essere più volte rinnovato, finché l’eventuale deterioramento non impedisca la riconoscibilità dei dati.
Decorrenza della validità: la validità della patente rinnovata decorre dalla data del certificato medico rilasciato dal medico di fiducia del Consolato.
Certificati medici: si raccomanda la compilazione completa e accurata dei certificati medici da redigere sulla base del modulo fornito dal ministro dei trasporti.
Modalità di rinnovo: l’attestato di rinnovo può essere spillato alla patente o custodito separatamente. Il Ministero dei Trasposti esclude parimenti la possibilità di dotare le rappresentanze degli adesivi di rinnovo che in Italia vengono direttamente inviati ai titolari delle patenti e da questi ultimi applicati sulle patenti stesse.
Permessi internazionali di guida: sono rilasciati dall’ufficio della motorizzazione sulla base di una patente valida e hanno in generale la validità limitata ad un anno. Il permesso non è prorogabile, ma l’ufficio della motorizzazione può rilasciare un nuovo permesso. Ne deriva che i consolati non possono procedere al rinnovo del permesso internazionale di guida.
Rinnovo patenti comprendenti più categorie: se la patente comprende più categorie, si applica la normativa relativa alla categoria superiore. Nel caso di una patente che comprenda ad esempio le categorie B e C, la sua validità sarà di cinque anni (cat. C) e non di dieci (cat. B) e i requisiti fisici richiesti per il rinnovo saranno quelli relativi alla categoria C. Nel che il titolare abbia perso i requisiti fisici relativi alla categoria C, ma sia ancora in possesso di quelli relativi alla categoria B, il Consolato non potrà procedere al rinnovo della patente (ad es. Depennando dalla patente l’indicazione della categoria C). È necessario infatti, in questo caso, il rilascio di una nuova patente di categoria B, rilascio a cui i Consolati non sono abilitati.