A seguito della recente modifica dell’art. 23 del DL 30/2007, si informa che, a partire dal 1 giugno 2024 , i familiari stranieri di cittadini italiani o UE che intendono ricongiungersi con il familiare stabilmente residente in Italia dovranno richiedere il rilascio di un visto nazionale per “motivi familiari”, così come previsto dal D.I. 850/2011 allegato A punto 10.
I familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare sono esclusivamente quelli individuati all’2 del DL 30/2007:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
Sono equiparati al discendente diretto/ascendente diretto anche gli adottati/adottanti ed i minori sottoposti a tutela/affido permanente con provvedimenti emessi ai sensi della L. 184/83.
I visti saranno rilasciati a titolo gratuito (art. 5 comma 3 del DL 30/2007).
La richiesta di visto dovrà essere presentata tramite il portale Prenotami.
Non è previsto rilascio del Nulla Osta del SUI.
Il visto avrà una durata di 365 giorni con ingressi multipli.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia gli interessati dovranno fare richiesta del permesso di soggiorno per “motivi di famiglia”.
Documentazione:
- Lettera di invito del familiare italiano/comunitario dalla quale si evinca l’intenzione di esercitare il diritto all’unità familiare corredata da un documento di identità valido.
- Documentazione di stato civile attestante la condizione di familiare ai sensi dell’art. 2 del DL 30/2007 tradotta e legalizzata, oppure atto di matrimonio o unione civile trascritto in Italia.
- Nei casi in cui è previsto l’accertamento del carico: dimostrazione di rimesse economiche da parte del cittadino italiano/comunitario. Il sostegno economico deve essere di natura strutturale e deve consentire al beneficiario, alla luce delle sue condizioni finanziarie e sociali nello Stato di origine o provenienza, di sopperire ai suoi bisogni essenziali.