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Stato Civile

  • Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
  • L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
    – della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
    – della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
    – della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
    – della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
    – della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
    – della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un’unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. La costituzione dell’unione civile avviene davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
  • I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
  • Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

Nascita

Le domande spedite o pervenute presso la Rappresentanza diplomaticao dopo le ore 23:59 del 27 marzo 2025 sono trattate ai sensi della nuova normativa qui descritta.

Il decreto-legge n.36/2025 e la successiva legge di conversione n.74 del 23/05/2025 hanno introdotto importanti modifiche alla trasmissione della cittadinanza italiana. Il nuovo articolo 3-bis della legge n. 91/1992 limita i meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza e si applica anche alle richieste di trascrizione dell’atto di nascita del figlio minorenne nato all’estero da un cittadino italiano.

Il minore nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano ma soltanto se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

CASO 1: Il minore non ha, né può avere un’altra cittadinanza, cioè è esclusivamente cittadino italiano

Si considera possedere un’altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in maniera del tutto automatica (ad esempio iure sanguinis per trasmissione da uno dei genitori oppure iure soli per nascita in un Paese che applichi questo principio) oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilità di diniego da parte delle autorità straniere competenti (ad esempio “cittadinanza per opzione” prevista per i figli nati all’estero).

Importante: anche se i genitori decidono di non effettuare la registrazione della nascita o la dichiarazione di opzione presso le competenti Autorità straniere, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.

Per il minore nato all’estero da due cittadini in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana inviare documentazione che dimostri che entrambi i genitori siano in possesso della sola cittadinanza italiana.

Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dal Gabon per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.

CASO 2: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e il genitore cittadino italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi prima della data di nascita del figlio/a.

Se il genitore cittadino italiano ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza, deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (non rileva in questo caso la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana). Non rileva la residenza in Italia del genitore straniero.

Il periodo di residenza in Italia deve essere dichiarato nel modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione indicato più avanti. L’Ufficio Consolare effettuerà i necessari controlli su quanto dichiarato con il Comune/Comuni di residenza.

CASO 3: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un genitore possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.

Trasmettere idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze da parte del genitore italiano.

Il genitore che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dal Gabon per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, dovrà produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul non possesso di altra cittadinanza.

 

CASO 4: Il minore è in possesso di un’altra cittadinanza e un nonno/nonna possiede al momento della nascita del minore – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana.

Inviare idonea documentazione rilasciata dalle Autorità competenti che attesti il non possesso di altre cittadinanze.

Relativamente al nonno che ha risieduto in uno o più Paesi diversi dal Gabon per un periodo di tempo utile all’acquisto della cittadinanza per naturalizzazione secondo le previsioni di legge locali, si dovranno produrre le certificazioni di negativa naturalizzazione per ciascun paese d’interesse.

Non sarà ritenuta valida alcuna autodichiarazione sul mancato possesso di altra cittadinanza.