{"id":76,"date":"2023-04-11T18:20:37","date_gmt":"2023-04-11T16:20:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=76"},"modified":"2023-10-24T14:38:45","modified_gmt":"2023-10-24T13:38:45","slug":"albo-consolare-e-altri-servizi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblibreville.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/albo-consolare-e-altri-servizi\/","title":{"rendered":"Albo Consolare e altri servizi"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>INFORMAZIONI E SERVIZI CONSOLARI<\/p>\n<p class=\"boxLevel03\">ISCRIZIONE ANAGRAFE CONSOLARE<\/p>\n<p class=\"boxLevel03\">Per il cittadino italiano residente all\u2019estero da almeno un anno, la legislazione italiana prevede l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione presso l\u2019Anagrafe Consolare dell\u2019Ambasciata o del Consolato italiano nel paese straniero di residenza.<br \/>\nPer effettuare l\u2019iscrizione il connazionale deve presentarsi all\u2019Ambasciata\/Consolato italiano e compilare un\u2019apposito formulario (CONS01) che sar\u00e0 successivamente inoltrato, a cura dell\u2019Ambasciata\/Consolato al Comune italiano di residenza del connazionale. Al fine di agevolare tale procedura, ai connazionali che abbiano difficolt\u00e0 a recarsi personalmente in Ambasciata\/Consolato e desiderino regolarizzare la propria posizione anagrafica \u00e8 stata data la possibilit\u00e0 di avvalersi delle procedure semplificate in vigore in Italia.<br \/>\nDi conseguenza, le richieste di iscrizione in Anagrafe Consolare possono essere inoltrate all\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Libreville per via postale (Ambassade d\u2019Italie, BP 23731 Libreville) oppure via email all\u2019indirizzo: consolare@esteri.it, senza che sia richiesta la diretta presenza dell\u2019interessato.<br \/>\nTali istanze dovranno essere redatte in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0, e dovranno essere trasmesse all\u2019Ambasciata corredate dalla fotocopia di un passaporto o carta d\u2019identit\u00e0 italiana o da un documento di identit\u00e0 di un altro Paese dell\u2019Unione Europea, nonch\u00e9 da un documento che faccia adeguatamente fede della residenza in Gabon, in originale od in fotocopia autenticata.<br \/>\nI moduli di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell&#8217;atto di notoriet\u00e0 possono essere scaricati dal presente sito (vedi sopra)<\/p>\n<p class=\"boxLevel03\">\nRINNOVO PATENTI DI GUIDA<br \/>\nI cittadini italiani possono rinnovare presso l\u2019Ambasciata d&#8217;Italia a Libreville le patenti di guida italiane. Requisito indispensabile e\u2019 l\u2019iscrizione all\u2019 A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) dell\u2019Ambascaita competente da almeno SEI (6) MESI.<br \/>\nPossono rinnovare le patenti di guida in Ambasciata anche i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all\u2019estero e le persone con essi conviventi. La procedura non \u00e8 prevista per i soggetti affetti da diabete e per chi deve rinnovare la patente presso una commissione medica locale (come previsto dall&#8217;art.126 comma 5 bis del Codice della strada, introdotto dal Decreto legge n.151\/2003).<br \/>\nIl rinnovo e\u2019 consentito purche\u2019 i documenti di guida non siano scaduti da oltre tre (3) anni.La validita\u2019 della patente rinnovata decorre dalla data del certificato medico rilasciato dal medico di fiducia del Consolato, da redigere sulla base del modulo fornito dal Ministero dei trasporti.<br \/>\nResta inteso che l\u2019incombenza sia di prenotare la visita medica sia di corrispondere direttamente al sanitario l\u2019onorario dovuto sara\u2019 a carico dei connazionali interessati.<br \/>\nLe Autorit\u00e0 diplomatico-consolari rilasciano una specifica attestazione che sostituisce temporaneamente il tagliando di convalida della patente per il periodo di permanenza all\u2019estero.<br \/>\nL\u2019attestato di rinnovo puo\u2019 essere spillato alla patente o custodito separatamente.<br \/>\nNel momento in cui si riacquista la residenza o la dimora in Italia si deve confermare la patente seguendo la normale procedura di rinnovo.<br \/>\nLa validita\u2019 delle patenti italiane delle categorie \u201cA\u201d e \u201cB\u201d sono valide per dieci (10) anni.<br \/>\nPer chi ha superato il cinquantesimo (50) anno di eta\u2019 la validita\u2019 della patente di guida italiana e\u2019 di cinque (5) anni.<br \/>\nLa patente speciale di guida delle categorie \u201cA\u201d e \u201cB\u201d rilasciate a mutilati e minorati fisici e quella della categoria \u201cC\u201d sono valide per cinque (5) anni e per tre (3) anni a partire dal settantesimo (70) anno di eta\u2019.<br \/>\nLa patente della categoria \u201cD\u201d e\u2019 valida per cinque (5) anni.<\/p>\n<p class=\"boxLevel03\">\nIL COSTO DEL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA:<br \/>\nIl costo del rinnovo della patente di guida si aggira sui 27.000 F. CFA (importo variabile).<\/p>\n<p class=\"boxLevel03\">\nIL MEDICO DI FIDUCIA DELL\u2019 AMBASCIATA DI LIBREVILLE:<br \/>\nDr. Tible<br \/>\nBas de Gu\u00e9 Gu\u00e9<br \/>\nTEL. 00241 66 28868<br \/>\n1. Prova del pagamento delle percezioni consolari;<br \/>\n2. Patente scaduta in buono stato di conservazione;<br \/>\n3. Una foto recente formato tessera;<br \/>\n4. Certificato rilasciato dal medico di fiducia del Consolato attestante l\u2019idoneit\u00e0 psico-fisica del richiedente (il costo per il rilascio \u00e8 a carico dell\u2019interessato)<br \/>\nRiferimenti Normativi:<br \/>\n&#8220;Nuovo codice della strada&#8221;, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.<br \/>\nArt. 126. Durata e conferma della validit\u00e0 della patente di guida.<\/p>\n<p>Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et\u00e0 sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di et\u00e0 sono valide per tre anni.<br \/>\nLa patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di et\u00e0. La patente della categoria D \u00e8 valida per cinque anni.<br \/>\nIl Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, pu\u00f2 stabilire termini di validit\u00e0 pi\u00f9 ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all&#8217;uso cui sono destinati i veicoli condotti, all&#8217;et\u00e0 dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altres\u00ec in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.<br \/>\nL&#8217;accertamento dei requisiti previsti dall&#8217;art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all&#8217;art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validit\u00e0 della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di et\u00e0 ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici (1).<br \/>\n4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all&#8217;articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi pi\u00f9 brevi indicati sul certificato di idoneit\u00e0 (2).<br \/>\nLa validit\u00e0 della patente \u00e8 confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell&#8217;art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare \u00e8 in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validit\u00e0. Analogamente procedono le commissioni di cui all&#8217;art. 119, comma 4, nonch\u00e9 i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi di cui all&#8217;art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validit\u00e0 della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita \u00e8 responsabile in solido dell&#8217;omesso pagamento. La ricevuta andr\u00e0 conservata dal titolare della patente per il periodo di validit\u00e0 (3).<br \/>\n5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validit\u00e0 della patente \u00e8 altres\u00ec confermata, tranne per i casi previsti nell&#8217;articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all&#8217;estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovr\u00e0 confermare la patente ai sensi del comma 5. (4)<br \/>\nL&#8217;autorit\u00e0 sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validit\u00e0 della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri l&#8217;esito dell&#8217;accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130 (3).<br \/>\nChiunque guida con patente la cui validit\u00e0 sia scaduta \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,19 a euro 572,76. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5).<br \/>\n(1) Cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 17, comma 27, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente dal decreto-legge n. 151\/2003, conv. con legge n. 214 del 1\u00b0 agosto 2003. (2) Comma aggiunto dall&#8217;art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.<br \/>\n(3) Cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 7, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.<br \/>\n(4) Comma inserito dal decreto-legge n. 151\/2003, conv. con legge n. 214 del 1\u00b0 agosto 2003.<br \/>\n(5) Cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507 e successivamente dal decreto-legge n. 151\/2003, conv. con legge n. 214 del 1\u00b0 agosto 2003.<br \/>\nArt. 119 &#8211; Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida<br \/>\nNon pu\u00f2 ottenere la patente di guida o l&#8217;autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all&#8217;art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.<br \/>\nL&#8217;accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, \u00e8 effettuato dall&#8217;ufficio della unit\u00e0 sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L&#8217;accertamento suindicato pu\u00f2 essere effettuato altres\u00ec da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.<br \/>\n2-bis.L&#8217;accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, \u00e8 effettuato dai medici specialisti dell&#8217;unit\u00e0 sanitaria locale che indicheranno l&#8217;eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui \u00e8 subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).<br \/>\nL&#8217;accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l&#8217;esame di guida. (2).<br \/>\nL&#8217;accertamento dei requisiti fisici e psichici \u00e8 effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unit\u00e0 sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:<br \/>\na) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneit\u00e0 non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovr\u00e0 procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;<br \/>\nb) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di et\u00e0 ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;<br \/>\nc) di coloro per i quali \u00e8 fatta richiesta dal prefetto o dall&#8217;ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;<br \/>\nd) di coloro nei confronti dei quali l&#8217;esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l&#8217;idoneit\u00e0 e la sicurezza della guida;<br \/>\nd-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica \u00e8 integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell&#8217;espressione del giudizio finale (1).<br \/>\nAvverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 \u00e8 ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altres\u00ec il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell&#8217;idoneit\u00e0 psichica e fisica alla guida, nonch\u00e9 sul coordinamento e sull&#8217;indirizzo della attivit\u00e0 delle commissioni mediche locali.<br \/>\nI provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell&#8217;articolo 129, comma 2, e dell&#8217;articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)<br \/>\nPer esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.<br \/>\nNel regolamento di esecuzione sono stabiliti:<br \/>\na) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;<br \/>\nb) le modalit\u00e0 di rilascio ed i modelli dei certificati medici;<br \/>\nc) la composizione e le modalit\u00e0 di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovr\u00e0 far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovr\u00e0 farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcol correlate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol correlati. Pu\u00f2 intervenire, ove richiesto dall&#8217;interessato, un medico di sua fiducia; (4)<br \/>\nd) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.<br \/>\nI medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l&#8217;accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all&#8217;esercizio della professione ed iscritti all&#8217;albo professionale.<br \/>\nCon decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, \u00e8 istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.<br \/>\n(1) Aggiunte introdotte dall&#8217;art. 32, legge 7 dicembre 1999, n. 472.<br \/>\n(2) Cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 15, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.<br \/>\n(3) Cos\u00ec modificato dal decreto-legge 151\/2003, conv. con legge n. 214 del 1\u00b0 agosto 2003, con effetto dal 1\u00b0 settembre 2003 .<br \/>\n(4) Cos\u00ec modificato dall&#8217;art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.<br \/>\nCircolare Ministero dei Trasporti:<br \/>\nOggetto: rinnovo patenti per connazionali residenti all&#8217;estero<br \/>\nRinnovo patenti scadute: \u00e8 consentito purch\u00e9 i documenti di guida non siano scaduti da oltre tre anni.<br \/>\nValidit\u00e0 del libretto-patente: a differenza del libretto passaporto, il libretto patente non ha scadenza e pu\u00f2 essere pi\u00f9 volte rinnovato, finch\u00e9 l&#8217;eventuale deterioramento non impedisca la riconoscibilit\u00e0 dei dati.<br \/>\nDecorrenza della validit\u00e0: la validit\u00e0 della patente rinnovata decorre dalla data del certificato medico rilasciato dal medico di fiducia del Consolato.<br \/>\nCertificati medici: si raccomanda la compilazione completa e accurata dei certificati medici da redigere sulla base del modulo fornito dal ministro dei trasporti.<br \/>\nModalit\u00e0 di rinnovo: l&#8217;attestato di rinnovo pu\u00f2 essere spillato alla patente o custodito separatamente. Il Ministero dei Trasposti esclude parimenti la possibilit\u00e0 di dotare le rappresentanze degli adesivi di rinnovo che in Italia vengono direttamente inviati ai titolari delle patenti e da questi ultimi applicati sulle patenti stesse.<br \/>\nPermessi internazionali di guida: sono rilasciati dall&#8217;ufficio della motorizzazione sulla base di una patente valida e hanno in generale la validit\u00e0 limitata ad un anno. Il permesso non \u00e8 prorogabile, ma l&#8217;ufficio della motorizzazione pu\u00f2 rilasciare un nuovo permesso. Ne deriva che i consolati non possono procedere al rinnovo del permesso internazionale di guida.<br \/>\nRinnovo patenti comprendenti pi\u00f9 categorie: se la patente comprende pi\u00f9 categorie, si applica la normativa relativa alla categoria superiore. Nel caso di una patente che comprenda ad esempio le categorie B e C, la sua validit\u00e0 sar\u00e0 di cinque anni (cat. C) e non di dieci (cat. B) e i requisiti fisici richiesti per il rinnovo saranno quelli relativi alla categoria C. Nel che il titolare abbia perso i requisiti fisici relativi alla categoria C, ma sia ancora in possesso di quelli relativi alla categoria B, il Consolato non potr\u00e0 procedere al rinnovo della patente (ad es. Depennando dalla patente l&#8217;indicazione della categoria C). \u00c8 necessario infatti, in questo caso, il rilascio di una nuova patente di categoria B, rilascio a cui i Consolati non sono abilitati.<\/p>\n<\/div>\n<hr \/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"INFORMAZIONI E SERVIZI CONSOLARI ISCRIZIONE ANAGRAFE CONSOLARE Per il cittadino italiano residente all\u2019estero da almeno un anno, la legislazione italiana prevede l\u2019obbligo dell\u2019iscrizione presso l\u2019Anagrafe Consolare dell\u2019Ambasciata o del Consolato italiano nel paese straniero di residenza. 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