{"id":2881,"date":"2026-06-04T14:05:36","date_gmt":"2026-06-04T13:05:36","guid":{"rendered":"https:\/\/amblibreville.esteri.it\/?page_id=2881"},"modified":"2026-09-04T09:38:09","modified_gmt":"2026-09-04T08:38:09","slug":"anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/amblibreville.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/","title":{"rendered":"Anagrafe degli Italiani residenti all\u2019estero (AIRE)"},"content":{"rendered":"<p><strong>A.I.R.E. \u2013 Informazioni generali<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470\/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero, nonch\u00e9 per l\u2019esercizio di importanti diritti, quali per esempio:<\/p>\n<ul>\n<li>la possibilit\u00e0 di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l\u2019elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all\u2019Unione europea;<\/li>\n<li>la possibilit\u00e0 di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identit\u00e0 e di viaggio, nonch\u00e9 certificazioni;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all\u2019estero per un periodo superiore ai 12 mesi;<\/li>\n<li>i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita \u00e8 stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana \u00e8 stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;<\/li>\n<li>le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all\u2019estero, continuando a risiedervi;<\/li>\n<li>i cittadini la cui residenza all\u2019estero \u00e8 stata giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>i cittadini gi\u00e0 iscritti all\u2019 A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare. Essi devono ugualmente iscriversi all\u2019Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinch\u00e9 essa possa informare il Comune AIRE dell\u2019avvenuta variazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Non devono iscriversi all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>i cittadini che si recano all\u2019estero per l\u2019esercizio di occupazioni stagionali;<\/li>\n<li>il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all\u2019estero e le persone con essi conviventi, notificati alle autorit\u00e0 locali conformemente alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, adottate rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963, ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 9 agosto 1967, n.804, o alle disposizioni internazionali che regolano le rappresentanze permanenti presso l\u2019Unione Europea o le organizzazioni internazionali;<\/li>\n<li>i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo e inviati all\u2019estero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 scolastiche fuori dal territorio nazionale e le persone con essi conviventi;<\/li>\n<li>i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime istituiti ai sensi dell\u2019articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52 e le persone con essi conviventi;<\/li>\n<li>il personale civile e militare che fruisce dell\u2019indennit\u00e0 di lungo servizio all\u2019estero prevista dall\u2019articolo 1808 del codice dell\u2019ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e le persone con essi conviventi;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, l\u2019iscrizione nelle anagrafi di cui al presente articolo \u00e8 facoltativa per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all\u2019estero per l\u2019Unione Europea o per organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte o per i soggetti di cui all\u2019articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.125.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione resa dall\u2019interessato all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.<\/p>\n<p>La richiesta va effettuata attraverso il portale\u00a0<a href=\"https:\/\/serviziconsolari.esteri.it\/ScoFE\/index.sco\">Fast It<\/a>\u00a0(come illustrato da\u00a0<a href=\"https:\/\/youtube.com\/video\/o2cXnNrmEfc\">questo video tutorial<\/a>), allegando la documentazione che provi l\u2019effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente.<\/p>\n<p>A causa del costante aumento di richieste di iscrizione\/aggiornamento presso questa circoscrizione consolare i tempi di trattazione delle pratiche possono richiedere diverse settimane, tuttavia si sottolinea che la decorrenza dell\u2019iscrizione all\u2019Aire sar\u00e0 retroattivamente fissata alla data della presentazione della richiesta via Fast It (per le domande accettate in prima istanza e per le domande per le quali si \u00e8 chiesta una integrazione\/correzione e accettate in seconda istanza, NON per le domande che sono state rifiutate).<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione pu\u00f2 anche avvenire d\u2019ufficio, sulla base di informazioni di cui l\u2019Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.<\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8\u00a0<strong>GRATUITA<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>L\u2019aggiornamento dell\u2019A.I.R.E. dipende dal cittadino.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019interessato deve\u00a0comunicare\u00a0tempestivamente all\u2019ufficio consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>il trasferimento della propria residenza o abitazione all\u2019estero;<\/li>\n<li>la variazione di indirizzo (al Consolato di iscrizione se la variazione avviene nella stessa circoscrizione consolare, al nuovo Consolato di competenza se la variazione avviene verso altra circoscrizione consolare);<\/li>\n<li>le modifiche dello stato civile anche per l\u2019eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);<\/li>\n<li>la perdita della cittadinanza italiana.<\/li>\n<\/ul>\n<p>I cittadini iscritti all\u2019AIRE che\u00a0<strong>rientrano definitivamente in Italia<\/strong>\u00a0dovranno presentarsi presso il\u00a0<strong>Comune Italiano<\/strong>\u00a0dove hanno deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provveder\u00e0 alla cancellazione dall\u2019A.I.R.E. con contestuale iscrizione in A.P.R. (Anagrafe Popolazione Residente). Sar\u00e0 cura del Comune comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrer\u00e0 nei propri schedari consolari il rimpatrio.<\/p>\n<p><strong>Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00c8 importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo<\/strong>\u00a0attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>cancellazione dall\u2019A.I.R.E.<\/strong>\u00a0avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>per iscrizione nell\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall\u2019estero o rimpatrio;<\/li>\n<li>per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;<\/li>\n<li>per irreperibilit\u00e0 presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non pi\u00f9 valido l\u2019indirizzo all\u2019estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;<\/li>\n<li>per perdita della cittadinanza italiana;<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Cosa accade se non ci si iscrive all\u2019A.I.R.E.:<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019iscrizione all\u2019A.I.R.E. \u00e8 effettuata a seguito di dichiarazione che l\u2019interessato deve rendere all\u2019Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall\u2019Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. \u00a0Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi \u00e8 soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, cos\u00ec come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L\u2019Autorit\u00e0 competente all\u2019accertamento e all\u2019irrogazione della sanzione \u00e8 il Comune nella cui anagrafe \u00e8 iscritto il trasgressore.<\/p>\n<p>Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni \u00e8 disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che \u201cNessuno pu\u00f2 essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A.I.R.E. \u2013 Informazioni generali L\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E.) \u00e8 stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all\u2019estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa \u00e8 gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all\u2019estero. 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