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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATUS DI IMMIGRATO AI FINI DELL’ASSISTENZA SANITARIA URGENTE IN ITALIA PREVISTA DAL DECRETO DELMINISTRO DELLA SALUTE DELL’1 FEBBRAIO 1996.

 

1. Il decreto del Ministro della Salute dell’1 febbraio 1996 in materia di cure ospedaliere urgenti prestate dal Servizio sanitario nazionale prevede, all’art. 2, comma 2, che “ai cittadini italiani residenti all’estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato certificato dall’Ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate, a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell’anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie”.

Il Ministero della Salute, con Nota n. 2561 del 13 aprile 2016, ha confermato che, vista la chiara e inequivoca normativa appena richiamata,la condizione di emigrato può e deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare alla competente ASL, con la quale il cittadino autocertifica di essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione AIRE.

Pertanto, alla luce della vigente disciplina in tema di autocertificazioni e delle valutazioni qui comunicate dal Ministero della Salute – la condizione di emigrato di cui all’art. 2, comma 2 del citato decreto, presupposto per la fruizione delle prestazioni sanitarie ivi previste, non deve più essere attestata dall’Autorità consolare poiché più semplicemente autocertificabile mediante dichiarazione sostitutiva presso le ASL di competenza.